
Sportello scuola e sostegno didattico
Lo sportello scuola e sostegno didattico è uno sportello AIEF gratuito dedicato all’ascolto e alle richieste di aiuto e consigli pratici su situazioni legate all’ambito scolastico. Il servizio, coordinato da insegnanti e giovani volontari, permette di affrontare situazioni critiche e rappresenta il punto di riferimento per l’orientamento ed il supporto a studenti, famiglie, dirigenti scolastici, docenti e personale ATA. Si propone di aiutare a gestire le diverse problematiche di carattere psicologico ed educativo che possono sorgere nell’ambito scolastico e che devono essere affrontate tempestivamente e con efficacia. Lo sportello è, quindi, un punto di ascolto e di confronto che favorisce l’individuazione e la gestione delle difficoltà, accoglie le richieste di aiuto delle famiglie, dei genitori, dei docenti e degli stessi alunni, aiutandoli ad affrontarle in maniera costruttiva e risolutiva.

É uno spazio di confronto in cui si possono condividere dubbi e difficoltà, ci si può fare aiutare a comprendere meglio una situazione per acquisire strumenti ed abilità utili per gestirla. Lo sportello è anche uno strumento idoneo per segnalare situazioni di diritti violati degli studenti, con particolare attenzione ai diritti degli studenti con bisogni educativi speciali. Un’area di intervento è anche dedicata alle segnalazioni e agli interventi che riguardano la sicurezza e l’accessibilità degli istituti scolastici. All’interno dello sportello sono attivati anche i progetti di sostegno didattico per la scuola primaria e secondaria di primo grado e secondo grado. Tra questi, un’importante attività è riservata, grazie ai volontari AIEF, al recupero scolastico individuale o di gruppo, con progetti gratuiti di aiuto compiti e allo studio per i bambini e i giovani studenti
I servizi offerti all’interno dello Sportello

FAQ SPORTELLO SCUOLA AIEF
Per bisogno educativo speciale si intende la necessità di interventi didattico-pedagogico atti a rimuovere ostacoli esterni al pieno successo formativo patiti da studenti in particolari situazioni, come ad esempio la disabilità, i disturbi specifici di apprendimento, ed altri fattori di svantaggio sociale, economico, psicologico, culturale, linguistico.
In merito si rimanda alle apposite faq, così come l’analisi di ogni altro aspetto relativo al rapporto disabilità-scuola.
La legge n. 53/2003; la legge n. 170/2010; il DM n. 5669/20111; il D.M. del 27 dicembre 2012; la C.M. del MIUR n. 8/2013; la nota del MIUR n. 2563/2013; la C.M. del MIUR n. 562/2019.
La legge n. 170/2010; il DM n. 5669/2011.
Lo studente con DSA diagnosticato non ha diritto al docente di sostegno, ma alla formalizzazione di un piano didattico personalizzato da parte del Consiglio di Classe, che preveda gli interventi didattici a suo favore, ed in particolare le misure dispensative (ad esempio la non effettuazione di prove scritte), e le misure compensative (ad esempio l’utilizzo di mappe concettuali e schemi durante i compiti in classe). Il piano didattico personalizzato (PDP) è vincolante per tutti i docenti appartenenti al Consiglio di Classe. La famiglia e lo studente hanno il diritto di averne una copia.
Non oltre il mese di novembre.
La famiglia può preannunciare al Consiglio di Classe, in particolare attraverso il coordinatore di classe, la situazione dello studente; il Consiglio di Classe senza ritardo dovrà elaborare un piano didattico personalizzato temporaneo, che tenga conto delle informazioni ricevute.
In tutti i casi in cui è formulato un piano didattico personalizzato (e quindi anche in casi diversi dalla sussistenza di un disturbo specifico di apprendimento) la famiglia potrà segnalare l’inadempienza al Dirigente Scolastico e al Gruppo di Lavoro per l’inclusione. Se le violazioni continueranno a persistere, la famiglia potrà segnalare la situazione al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento; sarà opportuno segnalare la situazione anche agli Enti del Terzo Settore che si occupano della tutela dei diritti degli studenti, ed in particolare degli studenti con bisogni educativi speciali, al fine di ottenere un maggiore sostegno alla rivendicazione dei propri legittimi diritti. Si informa che i docenti che omettono di adottare le misure previste dal PDP possono essere soggetti a sanzioni disciplinari, e che il Dirigente Scolastico che omette di intervenire e non ripristina il rispetto dei diritti dello studente con bisogni educativi speciali, ne risponde oltre che con la responsabilità disciplinare anche con quella dirigenziale. Nei casi di persistenza della violazione dei diritti in oggetto, è possibile anche adire l’Autorità giudiziaria.
Si, con DM 27 dicembre 2012.
E’ un provvedimento amministrativo che garantisce ed esplicita gli interventi didattici personalizzati deliberati a favore di studenti con bisogni educativi speciali, ed in primis le misure dispensative e compensative (art. 5 del DM n. 5669/2011).
Il Consiglio di Classe (interclasse nel caso della scuola primaria), che ha competenza esclusiva in merito. Le famiglie possono fornire indicazioni utili in merito al Consiglio di Classe redigente (DM 27 dicembre 2012, punto 1.5; CM n. 8/2013; nota MIUR n. 2563/2013).
L’attività didattica del singolo docente deve svilupparsi nell’ambito delle linee programmatiche definite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe/interclasse di appartenenza; ciò è ancora più vincolante nel caso di deliberazione di un PDP. Si ricorda che l’art. 5 del DM n. 5669/2011 usa il termine “garantisce”. In altri termini il singolo docente potrà utilizzare strumenti compensativi e dispensativi solo all’interno di una strategia didattica collegialmente condivisa, rispettando le indicazioni contenute nel piano didattico personalizzato.
E’ un provvedimento amministrativo, ed è il necessario atto giuridico presupposto per l’adozione delle misure compensative e dispensative, e degli altri interventi didattici deliberati.
E’ obbligatoria solo nel caso di alunni/studenti con la certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DM n. 5669/2011; CM n. 8/2013; nota MIUR n. 2563/2013).
Sì, è obbligatorio. Nel caso in cui valuti la non necessità di adottare un piano didattico personalizzato, ne deve essere data congrua motivazione (CM n. 8/2013; nota MIUR n. 2563/2013).
Entro i primi tre mesi di inizio dell’anno scolastico (Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento; punto 3.1).
Il PDP può essere redatto in qualsiasi fase dell’anno scolastico, anche per brevi periodi e/o in relazione al percorso estivo di recupero dei debiti formativi, e anche per temporanee esigenze psico-pedagogiche-didattiche (DM 27 dicembre 2012).
No. Deve essere firmato dalle famiglie il patto educativo/formativo, fondato sul PDP (Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento; par. 6.5).
No. Nel caso di disturbi specifici di apprendimento deve segnalare le difficoltà degli alunni/studenti alle famiglie. Nel caso di altri bisogni educativi speciali deve agire autonomamente, valutando se adottare o meno un piano didattico personalizzato. Ne deriva l’importanza di un sistema di rilevazione dei bisogni educativi speciali (legge n. 170/2010; DM n. 5669/2011; nota del MIUR n. 2563/2013).
Il diniego della famiglia deve espressamente risultare da atto scritto, sottoscritto dai genitori degli alunni/studenti. In ogni caso il Consiglio di Classe deve agire nell’ottica dell’interesse superiore del minore, tenendo conto del fatto che la volontà della famiglia non ha carattere vincolante.
No, perché l’Istituto scolastico deve agire in base al principio dell’interesse superiore del minore (art. 3 della Convenzione dell’ONU sui diritti dei fanciulli; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea).
Il Consiglio di Classe si espone al rischio di responsabilità, civile, amministrativa, e penale (in particolare con riferimento al reato di abuso di atti di ufficio, e/o di omissione di atti d’ufficio).
Il PDP ha valore solo per l’anno scolastico di riferimento (nota del MIUR n. 2563/2013); qualora il Consiglio di Classe venga a conoscenza di nuovi elementi è tenuto a valutare se modificare o meno il piano didattico personalizzato.
No, ma può essere oggetto di aggiornamenti, che impongono al Consiglio di Classe la revisione del PDP.
La principale forma di tutela è il ricorso all’autorità giudiziaria amministrativa. E’ comunque possibile ricorrere anche al giudice ordinario (in particolare per il risarcimento del danno), o presentare denuncia alla Procura della Repubblica qualora sussistano i presupposti dei reati di cui agli artt. 323 e 328 del c.p.
Sì, se il numero di PEI e PDP redatti rispetto alla popolazione studentesca dell’Istituto scolastico, tenuto conto del contesto territoriale, e del grado e/o della tipologia di studi, è congruo con la percentuale nazionale stimata di studenti con bisogni educativi speciali, ad oggi valutata pari a circa il 10-11% della popolazione studentesca del Paese. Naturalmente il PDP deve essere il risultato di un approfondito lavoro di analisi.